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giovedì 09 settembre 2010

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UDINESE CALCIO S.p.A.


CODICE ETICO

(ai sensi del decreto legislativo n. 231/01 e successive modificazioni ed integrazioni)


I° aggiornamento (maggio 2009)

ART.l

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE


Le norme contenute nel presente codice sono emanate dalle Società UDINESE CALCIO S.p.A. (d'ora in avanti denominata "UDINESE").

Il presente codice si applica ai soggetti indicati nell'art. 5, comma l, del D. Lgs. n. 231/01, ed in particolare a:

1. tutti i soggetti in posizione apicale, quali amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intero UDINESE o di una sua unità organizzativa autonoma e tutti i soggetti che di fatto gestiscono o controllano UDINESE;

2. tutte le persone sottoposte direttamente alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale, quali dipendenti, oltre che agenti, collaboratori e consulenti anche temporanei ed esterni che agiscono in nome e per conto di UDINESE.

Coloro che non rispettino le norme contenute nel presente codice e nelle altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli illeciti saranno sottoposti ai provvedimenti sanzionatori previsti nel successivo art. 7, anche se l'evento illecito non giungesse a compimento.


ART.2

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO


1. Tutti i soggetti devono ispirare la loro attività ai principi dell'onestà e della correttezza professionale rispettando le leggi e le normative vigenti e orientando le loro azioni ai principi, agli obiettivi e agli impegni richiamati nel presente codice.

I soggetti individuati al punto 1 dell'art. 1 devono vigilare affinché quanto prescritto nel presente codice sia rispettato dai soggetti di cui al punto 2 dello stesso articolo.

2. Tutte le operazioni e transazioni compiute devono essere ispirate al rispetto delle norme vigenti, alla massima correttezza gestionale, alla completezza e trasparenza delle informazioni e alla legittimità sia formale che sostanziale. Devono, inoltre, essere compiute nel rispetto delle istruzioni e delle procedure, nonché entro i limiti delle deleghe ricevute.

Tutti i soggetti devono in ogni caso astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che possano integrare i reati di cui agli artt. 24, 25, 25 bis e 25 ter del D. Lgs. n. 231/01.


ART.3

NORME DI COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE


Ai fini del presente codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Si devono intendere altresì compresi anche quei soggetti privati che per attribuzione di legge o di altra autorità adempiono una funzione pubblica.

1. E' tassativamente vietato erogare o promettere pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, direttamente o per il tramite di altri, per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto, d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, della Pubblica Amministrazione.

2. Sono altresì tassativamente vietate le stesse condotte di cui al punto precedente destinate a favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo operano anche nel caso di illecite pressioni.

4. I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente codice, qualora ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'apposito Organismo di Vigilanza.

5. Le disposizioni contenute nel presente articolo non devono essere eluse ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni, ad esempio sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, abbuoni.

6. Sono consentiti omaggi di modico valore e altre spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli e comunque tali da non compromettere l'integrità e la correttezza etico-professionale delle parti.

7. I soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente codice devono informare l'apposito Organismo di Vigilanza dell'avvio dei più significativi contatti operativi dell'Impresa con la Pubblica Amministrazione, nonché del proseguimento e conclusione dei contatti medesimi.


ART.4

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO


Oltre a quant'altro stabilito nel presente codice, per i soggetti di cui al punto 1 dell'art. 1 è, in particolare, vietato:

1. indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifizi o raggiri, per procurare a UDINESE un ingiusto profitto quali contributi, finanziamenti o altre erogazioni altrimenti non dovuti. Per "artifizio o raggiro" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, etc.;

2. presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea;

3. distogliere contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall'Unione Europea, alle iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse;

4. impedire o alterare in qualsiasi modo il funzionamento dei sistemi informatici o telematici o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei menzionati sistemi;

5. esporre nei bilanci, nelle relazioni ed in altre comunicazioni dirette ai terzi fatti non rispondenti al vero, alterare tali documenti ed omettere informazioni obbligatorie per disposizioni legislative;

6. impedire o ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite agli organi sociali o alle società di revisione;

7. restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;

8. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva ovvero ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;

9. acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali fuori dei casi consentiti dalla legge;

10. determinare la maggioranza in assemblea, attraverso atti simulati o fraudolenti;

11. esporre, nelle comunicazioni destinate alle autorità pubbliche di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti concernenti la situazione medesima;

12. ostacolare le funzioni delle. autorità di vigilanza, anche omettendo le comunicazioni alle stesse destinate.



ART.5

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE


1. Qualora i soggetti tutti di cui all'art. 1 del presente codice vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di situazioni che sono anche solo potenzialmente foriere di attività illegali o scorrette, devono informare subito l'apposito Organismo di Vigilanza dandone comunicazione per iscritto. Tutte le segnalazioni teste menzionate saranno prontamente verificate dallo stesso Organismo di Vigilanza.

2. La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame è sanzionabile da parte dello stesso Organo.


ART.6

ALTRE DISPOSIZIONI DIVERSE


1. Tutti gli strumenti di lavoro messi a disposizione dei dipendenti devono essere impiegati con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno ed il loro uso, compreso quello di Internet e di Posta elettronica, deve essere destinato allo svolgimento dell'attività aziendale e nel rispetto delle procedure di sicurezza stabilite. In particolare è vietato duplicare o detenere copie non autorizzate di software in violazione dei relativi contratti di licenza, nonché utilizzare all'interno dei locali dell'azienda personal computer contenenti software copiato abusivamente.

2. UDINESE non potrà in alcun modo tollerare che sul posto di lavoro, ad ogni livello, vengano poste in essere condotte contrarie al buon costume o all'etica, nonché discriminazioni di qualsiasi natura, in particolare quelle a carattere razziale, religioso, politico e sessuale.


ART.7

SANZIONI


1. Nel caso di inosservanza delle disposizioni del presente codice etico, l'apposito Organismo di Vigilanza proporrà l'irrogazione delle sanzioni previste dal contratto di lavoro, proporzionate ed adeguate alla gravità delle violazioni contestate.

2. Nel caso di collaboratori autonomi, UDINESE prenderà ogni opportuno provvedimento nell'ambito del rapporto contrattuale intercorrente, fino alla risoluzione di quest'ultimo nei casi di particolare gravità.

ART.8

NORME FINALI


1. Il presente Codice Etico è approvato dal Consiglio di Amministrazione di UDINESE. Le stessa si impegnano a farlo conoscere ai soggetti tutti di cui all'art. 1, consegnandone copia e richiedendo agli stessi una dichiarazione per iscritto di avvenuto ricevimento.

2. Ai sensi del D.Lgs. 231/01 è istituito un apposito Organismo di Vigilanza avente lo scopo di verificare costantemente il rispetto delle disposizioni in essere. Tale Organo, nominato dal Consiglio di Amministrazione, riferisce e risponde direttamente a questi ultimi. Nel caso di gravi irregolarità riscontrate, l'Organo informa tempestivamente il Collegio Sindacale.